Lo Studio ha recentemente potuto trattare una controversia avente ad oggetto l’investimento di pedone sulle strisce pedonali, avvenuto mentre il pedone stava regolarmente attraversando una strada pubblica nel Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).
Il tema è di particolare interesse giuridico in quanto nelle ipotesi di investimento di pedone su attraversamento pedonale, l’ordinamento prevede a carico del conducente del veicolo “investitore” un’ipotesi di responsabilità aggravata. Ciò significa una presunzione di responsabilità del 100% in capo al soggetto danneggiante per il sinistro stradale.
Tale presunzione risulta particolarmente gravosa in capo al conducente del veicolo, il quale non solo deve provare di essersi trovato nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone (c.d. “caso fortuito”) ma anche che la condotta tenuta dal pedone investito non fosse “ragionevolmente prevedibile”.
In altre parole, con riguardo a tale ultimo aspetto, viene imposto al conducente un dovere di attenzione che si estende fino alla previsione delle possibili imprudenze altrui, essendo tenuto a prepararsi a superare le trasgressioni del pedone senza causare danni.
Tale aspetto è tutt’altro che marginale, in quanto il conducente risulta responsabile anche nell’ipotesi di una eventuale condotta colposa e disattenta del pedone investito sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse.
Il conducente sarà dunque tenuto a risarcire integralmente tutti i danni subiti dal pedone investito, sia patrimoniali sia non patrimoniali.
In particolare, il risarcimento del danno da investimento pedonale nell’ambito di un sinistro stradale comprende:
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